Procedura penale nel cantone Basilea-Campagna. Art. 5 cpv. 3 e 4 CEDU. Diritto ad un esame della detenzione da parte di un tribunale. Sapere se il ricorrente può far valere il diritto ad un controllo giudiziario della legalità della sua detenzione, oltre un anno dopo la detenzione iniziale, va determinato sulla base dell’art. 5 § 4 e non dell’art. 5 § 3 CEDU. Una persona detenuta può validamente rinunciare a questo diritto, ciò che si è del resto verificato nella fattispecie.