Privazione del diritto di custodia e determinazione del diritto di visita in seguito a maltrattamenti subiti dal bambino. Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare. Condizioni dell’ingerenza. - Nella fattispecie, la privazione del diritto di custodia si basa sull’art. 310 cpv. 1 e 3 CC. I lavori preparatori (messaggio del Consiglio federale) non possono rimettere in questione l’esistenza di una base legale. - Se è trascorso un periodo considerevole da quando il bambino è stato affidato, l’interesse del bambino di evitare una nuova modifica di fatto della sua situazione familiare può essere preponderante rispetto all’interesse dei genitori alla riunione della loro famiglia.