Art. 35 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. 2 - Incombe allo Stato firmatario, contro il quale è diretto un ricorso individuale, dimostrare l’efficacia e l’accessibilità di una via di ricorso invocata. Vista la prassi, il ricorso per ritardo ingiustificato secondo gli art. 97 cpv. 2 e 106 cpv. 2 OG, in combinazione con l’art. 132 OG, si è rivelato essere un ricorso effettivo. Infatti, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni possono prendere misure concrete per accelerare una procedura pendente davanti alle istanze cantonali. - Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno esaurito la via di diritto che era aperta