Procedura relativa alla responsabilità di un consiglio d’amministrazione in materia di contributi non pagati alle assicurazioni sociali in caso di fallimento della società. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura. La durata della procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, poco più di un anno e sette mesi e mezzo, non viola il principio della celerità della procedura. Art. 6 § 1 CEDU. Procedura equa. Nella fattispecie, i tribunali interni hanno valutato la credibilità dei diversi mezzi di prova presentati alla luce delle circostanze della causa e hanno compiutamente motivato le loro decisioni. Essi non sono giunti a conclusioni arbitrarie riguardo ai fatti loro sottoposti.