- È vero che il TF ha riconosciuto la violazione del principio della celerità. Tuttavia, l’abbandono della procedura penale è intervenuto solo un anno e mezzo dopo la decisione del TF, per cui il ricorrente, a cui del resto non è stata attribuita alcuna indennità, deve essere considerato come vittima ai sensi della Convenzione. Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Da un punto di vista interno, il ricorrente ha invocato la violazione del principio della celerità fino al TF.