2 Art. 34 CEDU. Qualità di vittima. - Se le autorità cantonali hanno riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la violazione della Convenzione invocata davanti alla Corte e hanno accordato un’indennità, il ricorrente non può essere considerato come vittima di una violazione della Convenzione. Quando sono riunite queste due condizioni, la Corte non può esaminare il caso a causa della natura sussidiaria della richiesta individuale. - È vero che il TF ha riconosciuto la violazione del principio della celerità.