1 Procedura d’asilo. Qualità di vittima nel senso della CEDU. Art. 34 CEDU. - E una vittima ai sensi di questa disposizione la persona che è o è stata direttamente toccata dall’atto o dall’omissione in questione ma non la persona che è toccata da un atto che non ha alcun effetto giuridico temporaneo o definitivo. - Dopo che la domanda di riconsiderazione del ricorrente è stata respinta in prima istanza, la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo l’ha autorizzato ad attendere in Svizzera l’esito della procedura di ricorso. Non vi è quindi alcun rischio diretto di esecuzione dell’allontanamento ed il ricorrente non è vittima di una violazione