35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Prima di rivolgersi alla Corte, la violazione invocata deve essere stata fatta valere sostanzialmente davanti ai tribunali interni nelle forme e nei termini prescritti dal diritto interno. Il ricorrente non ha sufficientemente motivato l’allegazione secondo cui non sarebbe stato sentito in modo equo. Nel suo ricorso di diritto pubblico, egli si è da una parte limitato a rinviare a quanto invocato davanti al Tribunale cantonale di ultima istanza e d’altra parte non è riuscito a dimostrare con un grado di precisione sufficiente quali prove sarebbero state ignorate.