Nella fattispecie, non si poteva esigere che il TFA inviasse ogni atto prodotto dai diversi interessati. Inoltre, il ricorrente aveva la possibilità di recarsi in ogni momento presso il TFA per consultarvi l’integralità del dossier. Art. 35 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Via di ricorso efficace. Secondo la prassi del TFA, un secondo scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente, in particolare quando emergono fatti nuovi la cui esattezza non può essere determinata oppure quando sono sollevate nuove questioni giuridiche.