- Nella fattispecie, malgrado la loro brevità, i documenti miravano chiaramente ad influenzare la decisione del TFA. Il fatto che quest’ultimo non abbia dato la possibilità al ricorrente di pronunciarsi sulle osservazioni del tribunale cantonale, dell’UFAS e dell’INSAI costituisce quindi una violazione del suo diritto ad un processo equo. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo. Diritto d’accesso all’incarto della procedura. Le osservazioni degli altri interessati alla procedura sono state trasmesse al ricorrente, mentre altri atti versati all’incarto non gli sono stati trasmessi. Nella fattispecie, non si poteva esigere che il TFA inviasse ogni atto prodotto dai diversi interessati.