397a segg. CC. - Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le circostanze, l’isolamento del ricorrente, che si trovava già privato della libertà e che costituiva a quel momento senza dubbio un pericolo per sé stesso e per gli altri, rispetta, vista la durata (2 giorni), le condizioni e le garanzie previste dall’art. 28 della Costituzione del cantone di Berna (clausola generale di polizia) e sembra in particolare proporzionale allo scopo perseguito. - La detenzione in cella d’isolamento è quindi avvenuta secondo le regole previste dall’art. 5 § 1 CEDU.