Detenzione in cella d’isolamento e medicazione forzata ordinati sulla base dell’art. 28 della Costituzione del cantone di Berna (clausola generale di polizia). Base legale. Art. 5 § 1 lett. e CEDU. Detenzione di un tossicomane o di un alienato. - La detenzione in cella d’isolamento, che implica una privazione di ogni contatto sociale e che dura più giorni, costituisce una privazione della libertà ai sensi dell’art. 5 § 1 CEDU. - La detenzione in cella d’isolamento costituisce una privazione della libertà supplementare rispetto a quella già subita nel quadro del regime abituale della privazione della libertà a fini di assistenza ai sensi dell’art. 397a segg.