Confisca di supporti sonori con contenuto d’estrema destra e razzista. Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà d’espressione. - L’ingerenza nell’esercizio della libertà d’espressione del ricorrente si fondava sull’art. 1 del decreto del Consiglio federale sulla propaganda sovversiva[20] ed era quindi prevista dalla legge. - Il materiale confiscato incitava alla violenza ed era in parte razzista. Era atto a radicalizzare, fra gli stranieri e gli Svizzeri, dei piccoli gruppi estremisti e a mettere in pericolo la coesistenza pacifica in Svizzera. Era quindi diretto contro i valori di base della Convenzione. È il motivo per il quale, in una società democratica, l’ingerenza era necessaria nell