Ingerenza nella libertà d’espressione. - Nella fattispecie, l’ingerenza si basava sull’art. 55 vCst. e sugli art. 3 cpv. 1, art. 10 cpv. 3 e art. 11 cpv. 1 LRTV. - Il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati firmatari per decidere in merito alla necessità di un’ingerenza è più ampio quando la diffusione persegue scopi commerciali. - Le particolari circostanze politiche esistenti in Svizzera rendono necessaria l’applicazione di criteri politici sensibili come il pluralismo culturale e linguistico, l’equilibrio fra regioni di pianura e di montagna e una politica federalista equilibrata.