a quelli puramente tecnici. Possono in particolare essere presi in considerazione la natura e gli obiettivi di una futura emittente, le sue possibilità di inserimento a livello nazionale, regionale o locale, i diritti e le necessità di un determinato pubblico, come pure gli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Questi criteri costituiscono scopi legittimi che si aggiungono a quelli menzionati all’art. 10 § 2 CEDU. - Il sistema delle concessioni applicabile in Svizzera è in grado di contribuire alla qualità e all’equilibrio dei programmi ed è quindi compatibile con l’art. 10 § 1 3a frase CEDU. Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà d’espressione.