2 - Un sistema di concessioni per aziende di radiodiffusione è compatibile con la CEDU se nell’applicazione di tale sistema si tiene conto delle condizioni previste dall’art. 10 CEDU. - Il rifiuto della concessione costituisce un’ingerenza nella libertà di espressione. La giustificazione di tale ingerenza deve essere esaminata secondo l’art. 10 § 2 CEDU. - Sulla base dell’art. 10 § 1 3a frase CEDU, il rilascio della concessione può dipendere da criteri quali la natura e gli scopi di un programma o dalle esigenze e dai desideri di un determinato gruppo di ascoltatori; detti criteri devono essere obiettivi ammissibili ai sensi del § 2 della disposizione.