- Fra il ricorrente e i suoi figli adulti, nati da un primo matrimonio sciolto nel 1977, non vi è alcun rapporto di dipendenza. Il ricorrente non può quindi invocare il diritto al rispetto della vita familiare. - Fino al momento del suo nuovo matrimonio con una cittadina svizzera nel 1999, il ricorrente non ha avuto legami particolarmente stretti con la Svizzera. Tenuto conto di queste circostanze, il lungo soggiorno in Svizzera non crea di per sé una «vita privata» ai sensi di questa disposizione.