Procedura penale nel Cantone di Ginevra. Rinuncia a presentare opposizione contro un’ordinanza di condanna. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo. Parità delle armi. - L’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa - comprese le prove - in condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto agli avversari. - Il ricorrente, che esercitava la professione di avvocato ed era assistito da un collega, ha rinunciato a presentare opposizione contro un’ordinanza di condanna, ben cosciente delle relative conseguenze. Questa rinuncia non è