1 Procedura penale e civile nel cantone di Basilea-Città. Unione personale e indipendenza dei giudici. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un tribunale indipendente e imparziale. - Un giudice della Corte d’appello ha partecipato, in prima istanza, alla preparazione della causa quale giudice di istruzione. Nella fattispecie, le procedure di prima e seconda istanza avevano obiettivi differenti, per cui non vi sono problemi per quanto concerne l’imparzialità. - Anche il segretario-giurista incaricato dell’incarto in appello aveva lavorato nel quadro della procedura penale a carico del ricorrente. Dato che il segretario-giurista