- L’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente si basava sugli art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 2 della Legge sulle pene disciplinari e sull’art. 328 del Codice di procedura penale del Cantone di Zurigo ed era quindi prevista da una base legale. - Poiché l’ingerenza aveva in particolare lo scopo di mantenere l’ordine, essa perseguiva uno scopo legittimo ai sensi di questa disposizione. - Le limitazioni della libertà d’espressione devono essere interpretate in modo restrittivo;