Il Presidente del Tribunale cantonale si è pronunciato 7 giorni dopo la richiesta di rimessa in libertà, durata giustificata dal fatto che il richiedente aveva omesso di firmare personalmente la sua richiesta. Art. 13 CEDU. Diritto ad un ricorso effettivo. 3 L’argomento secondo cui il ricorrente, dopo essere stato liberato, non avrebbe più avuto la possibilità di far valere le cattive condizioni della sua detenzione, è irricevibile, poiché egli aveva la facoltà di presentare un’azione di risarcimento dei danni.