con l’art. 6 § 3 lett. b CEDU. Diritto di preparare la propria difesa. Viste le circostanze della fattispecie, i sette mesi accordati al difensore d’ufficio del ricorrente per preparare l’udienza d’appello erano sufficienti. Art. 6 § 1 combinato con l’art. 6 § 3 lett. c CEDU. Diritto all’assistenza gratuita da parte di un avvocato d’ufficio. Questa disposizione obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire solo se la carente assistenza da parte dell’avvocato d’ufficio appare manifesta oppure se esse ne vengono informate in modo sufficiente in altra maniera (conferma della giurisprudenza). Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione di innocenza.