2 Art. 5 § 1 CEDU. Diritto alla libertà e alla sicurezza. L’art. 5 § 1 lett. a CEDU è applicabile ad una persona condannata in prima istanza, indipendentemente dal fatto che sia già stata detenuta prima della sentenza. E quindi possibile la privazione della libertà «dopo la condanna». Queste ultime parole non possono essere interpretate in un senso restrittivo, limitato solo all’ipotesi di una condanna definitiva. Ciò escluderebbe infatti l’arresto durante l’udienza di persone già condannate e che si sono presentate essendo a piede libero, indipendentemente dalle vie di ricorso cui esse possono ancora fare capo. Art. 6 § 1 combinato con l’art.