Sentenza H.M. Privazione della libertà a scopi di assistenza a causa di un grave stato d’abbandono. Art. 5 § 1 CEDU. Nozione di privazione della libertà. - Questa disposizione non concerne le semplici restrizioni della libertà di movimento, che sono oggetto dell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU. - Per determinare se si tratti di una privazione della libertà, occorre basarsi sulla situazione concreta dell’interessato e prendere in considerazione un insieme di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata. La privazione della libertà si differenzia dalla restrizione della libertà per il grado o l’intensità, non per la natura o la sostanza.