Divieto per una docente di portare il foulard islamico nell’ambito della sua attività di insegnante. Art. 9 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà di religione. - L’ingerenza è fondata su una base legale sufficientemente precisa e accessibile e persegue uno scopo legittimo ai sensi di questa disposizione. - Per determinare se questa ingerenza è necessaria in una società democratica, occorre tenere conto del fatto che essa tocca la richiedente solo nell’ambito della sua attività di insegnante. Va anche considerato il rischio che vengano lese le sensibilità religiose dei suoi allievi, degli altri allievi della scuola e dei loro genitori.