2 Art. 9 CEDU. Libertà di religione. - Questa disposizione protegge avantutto l’ambito delle convinzioni personali e delle fedi religiose, come pure gli atti che vi sono strettamente legati e che sono aspetti riconosciuti della pratica di una religione o di un credo religioso. - Non sono invece protette le attività che mirano principalmente a diffondere messaggi di propaganda politica. Il sequestro di mezzi di comunicazione utilizzati a tali fini non costituisce pertanto un’ingerenza nella libertà di religione. Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà di espressione. - L’ingerenza era basata sull’art.