- Questa disposizione non conferisce al detenuto il diritto di scegliere il luogo d’esecuzione della sua pena. - Se il carcere in cui è eseguita la pena detentiva è molto lontano dal luogo in cui si trova la famiglia del detenuto, e che questo rende molto difficili o addirittura impossibili le visite, può eccezionalmente esservi un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, poiché la possibilità di effettuare le visite costituisce un aspetto essenziale dell’esercizio di questo diritto. Art. 8 § 2 CEDU. Proporzionalità dell’ingerenza. Nella fattispecie, un diritto di visita comporterebbe difficoltà organizzative considerevoli.