Esecuzione forzata di un diritto di visita contro la volontà del bambino. Art. 8 § 1 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Campo d’applicazione. - Sia il diritto del genitore che quello del bambino di godere della presenza dell’altro costituiscono elementi fondamentali della vita familiare. - La disposizione comprende il diritto di un genitore a misure appropriate che permettano di incontrare il suo bambino e l’obbligo delle autorità nazionali di disporre tali misure - Il fatto che lo Stato costringa un bambino a mantenere legami familiari con il padre costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del bambino.. Art. 8 § 2 CEDU.