Sorveglianza di un’assicurata da parte di investigatori privati dell’assicurazione, a causa dei dubbi sull’effettiva esistenza dei disturbi fisici invocati dall’assicurata. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata. - La disposizione protegge in primo luogo dalle ingerenze dello Stato nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, affinché questa protezione sia effettiva, può rendersi necessaria l’adozione di misure positive. - La richiedente disponeva di vie di ricorso di natura civile e penale contro le limitazioni della sua vita privata. Essa ha intentato una causa civile contro la compagnia di assicurazione.