Davanti al Tribunale federale essa non ha richiesto un’udienza pubblica. Tenuto conto del fatto che il ricorso di diritto pubblico è un rimedio cassatorio e che nella fattispecie non vi era un interesse pubblico che rendeva necessario lo svolgimento di dibattimenti pubblici, la rinuncia a questi ultimi e a una pronuncia pubblica della sentenza non era contraria all’art. 6 § 1 CEDU. Art. 13 CEDU. Diritto ad un ricorso effettivo. Le esigenze dell’art. 13 cedono il passo a quelle più severe dell’art. 6 § 1 CEDU. Nella misura in cui la Corte ha esaminato gli argomenti ricorsuali nell’ottica dell’art. 6 § 1 citato, non vi è ragione di riesaminarli. Art. 1 Prot. n. 1 alla CEDU.