2 - L’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione del richiedente si basa sull’art. 1 del decreto del Consiglio federale concernente la propaganda sovversiva[109] ed era quindi prevista dalla legge. - Il suo scopo, ossia «la protezione dei diritti altrui», era legittimo ai sensi di questa disposizione. Le pubblicazioni in questione non erano destinate ad uso personale, ma alla vendita e alla diffusione in Svizzera. Esse non si limitavano a criticare uno Stato straniero, ma facevano l’apologia della violenza e cercavano di ottenere il sostegno del maggior numero possibile di persone per la resistenza attiva contro le autorità turche.