che dopo una sentenza in contumacia la procedura viene ripresa solo se nella prima procedura l’accusato non ha potuto assistere ai dibattimenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Considerando che questa condizione non era realizzata, i tribunali svizzeri non hanno agito in modo arbitrario e non si sono basati su elementi manifestamente sbagliati. - Inoltre, malgrado la sua assenza, durante i dibattimenti l’imputato è stato difeso da due avvocati di sua scelta. Il rifiuto di effettuare nuovi dibattimenti in presenza del richiedente non costituisce pertanto una misura sproporzionata. Résumé des faits: