2 - Una procedura che si svolge senza l’imputato non è di per sé incompatibile con l’art. 6 CEDU. Tuttavia, l’accusato che non ha rinunciato a comparire e a difendersi e che non aveva l’intenzione di sottrarsi alla giustizia deve poter ottenere lo svolgimento di un nuovo dibattimento. - La procedura penale del cantone Ginevra prevede che dopo una sentenza in contumacia la procedura viene ripresa solo se nella prima procedura l’accusato non ha potuto assistere ai dibattimenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.