Procedura d’aggiudicazione nel cantone Lucerna. Inapplicabilità della Convenzione. Art. 6 § 1 CEDU. Contestazione su diritti e doveri di carattere civile. - Questa disposizione non può creare nuovi diritti che non hanno una base nel diritto interno; essa ha unicamente lo scopo di assicurare una garanzia procedurale ai diritti di cui viene asserito in modo plausibile che sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico interno. - Il diritto degli acquisti pubblici del cantone Lucerna regola nel dettaglio l’aggiudicazione degli appalti, riservando però alle autorità cantonali un ampio margine di apprezzamento.