Lo stesso vale per l’imparzialità, almeno per quanto concerne l’ambito molto delicato della privazione della libertà per un malato psichico. - L’imparzialità del tribunale è oggettivamente messa in dubbio quando esso è chiamato a valutare prove fornite sotto forma di perizia da uno dei suoi giudici. - Inoltre, vi sono fondati dubbi sull’imparzialità di un giudice che, prima dell’udienza, nella sua funzione di giudice relatore e di perito ha comunicato due volte alla richiedente l’intenzione di proporre al tribunale il rifiuto della domanda di liberazione sulla base dell’esame psichiatrico da lui stesso effettuato. Résumé des faits: