Sentenza D.N. Esame della privazione della libertà a scopo di assistenza. Violazione della CEDU. Art. 5 § 4 CEDU. Decisione di un tribunale. - La Commissione dei ricorsi amministrativi del cantone San Gallo costituisce un «tribunale» ai sensi dell’art. 5 § 4 CEDU. - A differenza dell’art. 6 § 1 CEDU, l’art. 5 § 4 CEDU non esige esplicitamente che il tribunale sia indipendente e imparziale. Tuttavia, l’indipendenza è un elemento costitutivo della nozione di tribunale. Lo stesso vale per l’imparzialità, almeno per quanto concerne l’ambito molto delicato della privazione della libertà per un malato psichico.