Diritto al rispetto della vita privata. L’intervento di un agente infiltrato non costituisce di per sé, né combinato con una sorveglianza telefonica, un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata. Art. 2 Prot. n. 7 CEDU. Diritto a una via di ricorso in materia penale. In linea di principio, le limitazioni del diritto di far esaminare la condanna da un’istanza superiore sono lecite. Esse devono però perseguire uno scopo legittimo e non violare la sostanza stessa di questo diritto. Nella fattispecie, il richiedente ha potuto far riesaminare la sua condanna in prima istanza da due autorità superiori.