, il quale vieta esplicitamente la propaganda politica alla televisione. Questa disposizione ha quindi impedito di fatto l’espressione di un’opinione politica; per questo lo Stato è responsabile per eventuali violazioni della libertà d’espressione. Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nell’esercizio della libertà d’espressione. - L’ingerenza si fonda su una base legale sufficientemente precisa e accessibile e persegue uno scopo legittimo ai sensi di questa disposizione. - La libertà d’espressione è la base di una democrazia viva; eventuali restrizioni devono essere decise con grande prudenza, soprattutto quando, come nel caso della richiedente, si tratta dell’espressione di un’opinione politica.