3 Art. 1 CEDU. Responsabilità dello Stato per l’agire di privati. - Oltre agli obblighi negativi dello Stato, dalle garanzie della Convenzione possono risultare obblighi positivi di agire, la cui inosservanza può provocare la responsabilità dello Stato. - Per decidere se la pubblicità della richiedente poteva essere diffusa, sia la società anonima per la pubblicità alla televisione (società di diritto privato, attualmente Publisuisse SA) che in seguito le autorità e i tribunali nazionali si sono basati sull’art. 18 cpv. 5 LRTV, il quale vieta esplicitamente la propaganda politica alla televisione.