1 Revoca della licenza di condurre da parte dell’ufficio della circolazione stradale del Cantone di San Gallo e condanna a una pena detentiva con la condizionale e a un multa per guida in stato di ebrietà. Art. 4 Prot. N° 7 CEDU. Ne bis in idem. Le misure previste dalla legge per questo delitto (pena detentiva, multa e revoca della licenza di condurre) sono state ordinate contemporaneamente da due diverse autorità, nella fattispecie una amministrativa ed una penale. Non vi è quindi stata violazione della disposizione per ripetizione di una procedura penale.