Ne bis in idem. - Nella fattispecie è rimasta aperta la questione dell’applicazione di questa disposizione a un multa d’ordine. - La seconda multa d’ordine è stata inflitta al ricorrente 21 mesi dopo la prima, in seguito a uno scambio di corrispondenza intercorso tra il ricorrente stesso e le autorità e dopo che egli aveva rifiutato di produrre i documenti richiesti. Tale comportamento andava quindi distinto sia dal punto di vista temporale che nel merito da quello che ha portato alla prima multa d’ordine, per cui non si può considerare che il richiedente sia stato punito due volte per la medesima infrazione. Non vi è violazione della disposizione.