Multa d’ordine ripetuta in seguito al rifiuto di un ricorrente di produrre determinati documenti nell’ambito di una procedura in materia di imposte. Art. 4 Prot. n° 7 alla CEDU. Ne bis in idem. - Nella fattispecie è rimasta aperta la questione dell’applicazione di questa disposizione a un multa d’ordine. - La seconda multa d’ordine è stata inflitta al ricorrente 21 mesi dopo la prima, in seguito a uno scambio di corrispondenza intercorso tra il ricorrente stesso e le autorità e dopo che egli aveva rifiutato di produrre i documenti richiesti.