il ritiro dell’autorizzazione era previsto dalla legge cantonale sulla professione di agente di sicurezza e aveva quale scopo la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine e dei diritti e delle libertà altrui. Considerati, da una parte, la natura stessa della professione di agente di sicurezza privata, che è spesso esercitata da persone titolari di un permesso di porto d’armi, e, d’altra parte, il fatto che la misura non aveva costretto il ricorrente a modificare le sue convinzioni, nella fattispecie l’ingerenza era proporzionata.