3 - Assenza di base legale anche per quanto riguarda la conservazione della scheda, visto che la legge (in particolare l’art. 66 cpv. 1ter PP) prevedeva, sia prima del cosiddetto caso delle schedature che dopo il 1990, che i dati non più necessari o non più utilizzati dovevano essere distrutti. Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo. Non vi è violazione di questa disposizione, poiché il richiedente era stato in grado di consultare la sua scheda e di far valere davanti al TF, attraverso la via dell’azione di diritto amministrativo, eventuali violazioni della CEDU.