Sentenza Amann. Ascolto di una conversazione telefonica, allestimento di una scheda destinata ad assicurare la protezione dello Stato e conservazione di tale scheda nello schedario del Ministero pubblico della Confederazione nell’anno 1981. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza. Ascolto telefonico. - Dato che l’ascolto delle conversazioni telefoniche costituisce un’ingerenza grave, la base legale deve essere formulata in modo particolarmente chiaro e dettagliato. - Nella fattispecie, la persona sorvegliata non era il ricorrente; egli è stato controllato per caso in quanto partecipante