1 Domanda di due coniugi di poter portare il loro doppio cognome (in forma semplificata) come nome di famiglia, in modo da evitare l’estinzione di un nome nobile ereditato dai loro antenati. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati firmatari dispongono di un ampio potere di apprezzamento in materia di cambiamento di cognome (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, la limitazione legale che permette di trasmettere ai figli solo il nome di uno dei genitori non è eccessiva e non è sufficiente per conferire il diritto di cambiare cognome. Non vi è violazione di questa disposizione.