con l’art. 6, se egli può in seguito rivolgersi ad un tribunale che, dopo averlo sentito, giudica nuovamente il caso da un punto di vista giuridico e fattuale, come previsto nella fattispecie dal Codice di procedura penale del Cantone del Ticino. La decisione di irricevibilità della Corte di cassazione cantonale non metteva un termine alla procedura sul piano interno, poiché il ricorrente aveva ancora la possibilità di fare opposizione, di rivolgersi in seguito alla Corte di cassazione cantonale ed infine di ricorrere al Tribunale federale. Art. 2 Prot. n. 7 alla CEDU. Rimedi di diritto in materia penale . Il dovere di domandare anzitutto l’annullamento della sentenza in contumacia, senza