Sequestro di documenti nei locali di una società svizzera in seguito a una domanda di assistenza giudiziaria delle autorità belghe. Rifiuto di riconoscere la legittimazione a ricorrere al richiedente nei confronti del quale era stata aperta un’inchiesta penale in Belgio; ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 AIMP, questi non era infatti toccato personalmente dalla misura d’assistenza giudiziaria e non aveva quindi un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Art. 34 (vecchio art. 25) CEDU. Art. 8 del diritto al rispetto della corrispondenza. Qualità di vittima.