Rifiuto della domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera per ricongiungimento familiare presentata da un cittadino albanese e da due dei suoi figli nati dal primo matrimonio. Art. 35 § 1 (vecchio art. 26) CEDU. Esaurimento di tutte le vie di ricorso interne. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura. Supponendo che l’art. 6 CEDU possa essere applicato nel presente caso, i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne non non avendo fatto valere la durata ritenuta eccessiva della procedura davanti alle autorità interne. Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare. - L’ingerenza è fondata sugli art. 4 e 17 cpv.