Arresto, durante la procedura penale, del ricorrente accusato di omicidio. Preparazione dell’arresto da parte del presidente del tribunale penale allorché, prima della chiusura della procedura probatoria, egli era stato avvertito dal Ministero pubblico della sua intenzione di chiedere l’arresto. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale imparziale. Date le circostanze del caso, i timori concernenti l’imparzialità del tribunale non appaiono oggettivamente giustificati, tenuto conto in particolare che sia la decisione dell’arresto immediato sia quella riguardante la colpevolezza dei ricorrenti non spettavano unicamente al presidente, ma al tribunale in corpore.